Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa.
Per possesso si intende, ai sensi dell’articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla
cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso,
abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.
In deroga al comma 1, l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione stabilite agli articoli 7 e 10 del presente Regolamento. Si intendono assimilate ex lege ad abitazione principale:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una
sola unità immobiliare.