A chi è rivolto
Alle persone coniugate che intendono separarsi e/o divorziare che possiedono i requisiti previsti dall'art. 12 della legge n. 162/2014
Descrizione
LE NUOVE POSSIBILITÀ PER SEPARAZIONI/DIVORZI
L’art. 12 della legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune.
L’assistenza degli avvocati difensori è, in questo caso, facoltativa.
Tale modalità semplificata è possibile solo se:
- non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (i figli vanno intesi come comuni ai coniugi richiedenti);
- l’accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.
Il procedimento prevede un doppio passaggio dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, a distanza di non meno di 30 giorni. In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Come fare
Rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente a ricevere l’accordo, ovvero il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi;
Non ci devono essere:
- figli minori di entrambi i coniugi;
- figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.
Inoltre l’accordo di separazione/divorzio, che si stipulerà presso l'ufficiale di stato civile, NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. Se non c'è accordo tra le parti, la competenza resta del Tribunale.
Cosa serve
L'istanza compilata da entrambi i coniugi.
Cosa si ottiene
Due appuntamenti a distanza di almeno di un mese l'uno dall'altro - il secondo di conferma dell'accordo di separazione/divorzio. Una volta confermato l'accordo, gli effetti civili della separazione e/o divorzio decorreranno dalla data di stipula dell'accordo stesso (ossia dalla data del primo appuntamento con l'ufficiale dello Stato Civile).
Nota bene: con la separazione non viene modificato lo stato civile del richiedente.
Tempi e scadenze
A seguito dell'invio dell'istanza da parte dei richiedenti, l'Ufficiale di stato civile fisserà due appuntamenti a distanza di almeno un mese l’uno dall’atro:
Il giorno del primo appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile per la redazione dell'accordo che sarà sottoscritto dalle parti.
L’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato; nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
ATTENZIONE: La mancata presentazione alla data stabilita, anche solo di uno dei due coniugi e a prescindere dalle motivazioni, comporterà la mancata conferma dell'atto che verrà meno senza nessuna conseguenza, nel senso che sarà come se non fosse mai stato formato: ciò significa che per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Si specifica altresì che in sede di conferma non è possibile modificare l'accordo stipulato durante il primo appuntamento.
Procedure collegate
MODIFICA DEGLI ACCORDI
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli comuni minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione dell’assegno periodico;
- revoca dell’assegno periodico;
- revisione quantitativa dell’assegno periodico.
Sarà anche in tale caso necessario concordare un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile.
Quanto costa
È previsto il versamento di un diritto fisso di € 16,00 da effettuarsi allo sportello dell’Ufficio di Stato Civile all’atto della conferma dell’accordo di separazione/divorzio.