Il presente Regolamento si applica a tutti i dipendenti del Comune di Carcare, sia con contratto a indeterminato che con contratto a tempo determinato.
Al fine di garantire il diritto allo studio, ai dipendenti sono concessi, in aggiunta alle attività formative programmate dall’Amministrazione, permessi individuali retribuiti, nella misura massima di n. 150 (centocinquanta) ore per ciascun anno solare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami (art. 45 commi 1 e 4 del CCNL del 21/5/2018).
Per quanto attiene la possibilità di riconoscere detti permessi a dipendenti iscritti ad università telematiche, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con nota del 20/05/2009 n. 9/207/RET/R, aveva interpretato in senso favorevole l’utilizzo dei permessi sostenendo che “la ratio della norma vada nel senso di garantire il diritto allo studio e quindi le 150 ore debbano essere concesse anche agli studenti delle università telematiche”.
La fruizione risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche, dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro. (Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare n. 12/2011).
L’attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell’effettiva presenza alle lezioni, sia quella che le medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro.
Sarà pertanto necessaria una attestazione da parte della stessa università, che certifichi che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente, le lezioni trasmesse in via telematica.
Per la partecipazione agli esami, inoltre, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi previsti dall’art. 31, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 per un massimo di n. 8 (otto) giorni nell’arco dell’anno solare.
Per tutti i casi non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
Il regolamento completo è consultabile in allegato.