Area Tecnica – Regolamenti – Regolamento manomissione suolo (DCC N. 11.2020)

Dettagli del documento

Regolamento comunale per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico per interventi di privati o di Enti

Descrizione

ARTICOLO 1 - APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento riguardano le manomissioni del suolo pubblico e delle superfici di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico.

Sono fatte salve le normative speciali relative a pubblici servizi.

ARTICOLO 2 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Chiunque intende manomettere il suolo pubblico o le altre superfici di cui al precedente articolo 1 deve pre­ventivamente inoltrare istanza al Comune, in carta legale o resa tale (sui modelli predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale), per il rilascio dell'autorizzazione, fermi restando il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e del diritto di concessione, per quanto dovuto, per le occupazioni permanenti.

Il permesso viene rilasciato alle Società, alle Ditte, agli Enti o ai privati aventi titolo.

Non sono soggetti alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo i lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati da imprese o ditte appaltatrici o soggetti diversi comunque operanti su specifico incarico del Comune di Carcare.

Sono soggetti alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo i lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati per l'esecuzione, a scomputo di oneri, di opere di urbanizzazione destinate ad essere cedute al Comune, in proprietà o in uso pubblico. In tal caso l'autorizzazione viene rilasciata a titolo gratuito, fermi restando l'obbligo del ripristino definitivo della superficie manomessa e tutti gli altri oneri e obblighi posti a carico del titolare dell'autorizzazione dal presente regolamento.

Il richiedente dell'autorizzazione deve nominare un tecnico qualificato che assuma la direzione dei lavori e le conseguenti responsabilità di legge.

Sulla domanda di autorizzazione alla manomissione del suolo deve figurare anche il nominativo del suddetto tecnico, il quale deve controfirmare l'istanza stessa per accettazione (con vidimazione del timbro dell’Ordine professionale).

Nel caso degli Enti titolari di pubblici servizi di cui al successivo articolo 16, il direttore dei lavori sarà identificato, salvo diversa esplicita disposizione scritta dell'Ente richiedente, con il responsabile dell'ufficio tecnico dell'Ente stesso (o suo delegato).

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere:

  1. l'indicazione delle generalità del richiedente nonché del soggetto o dell'Impresa che materialmente opereranno la manomissione del suolo, della loro residenza, sede legale o domicilio (codice fiscale e partita I.V.A.) e della reperibilità telefonica in caso di necessità;
  2. l'indicazione del nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori, controfirmata dallo stesso per accettazione (e timbro professionale in calce);
  3. la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
  4. lo scopo dei lavori;
  5. copia del titolo abilitativo (ove necessario) per l’esecuzione dei lavori;
  6. la previsione della durata dei lavori.
  7. l'espressa dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le norme delle vigenti leggi nonché di quelle del presente Regolamento;
  8. gli elaborati grafici necessari (in triplice copia).

L'istanza potrà inoltre essere corredata della dichiarazione di cui al nono comma del successivo articolo 12 (ripristino definitivo della pavimentazione manomessa a cura del titolare dell'autorizzazione).

L'Amministrazione Comunale valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso di accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato del suolo sia in relazione al pubblico interesse.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di negare il rilascio dell'autorizzazione qualora vi ostino ragioni di tutela del decoro, sicurezza pubblica, circolazione stradale, misure di delimitazione ed identificazione strade comunali ed in ogni caso in cui risulti necessario assicurare la libera fruizione dell'area interessata da parte della collettività, previa idonea motivazione.

Quest'ultima disposizione si applica anche nei riguardi delle domande relative ai passi carrabili.

La Giunta Comunale provvede annualmente a stabilire mediante apposita delibera i periodi in cui è consentito il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni ad occupare il suolo pubblico e/o le superfici di cui all’art. 1 (indicativamente dal 7 gennaio al 7 dicembre). Ogni deroga al calendario così stabilito dovrà essere concessa per ogni singola richiesta dalla Giunta stessa, salvo le situazioni di emergenza. Copia del calendario stabilito dalla Giunta Comunale dovrà essere allegata ad ogni singolo provvedimento, autorizzazione o concessione, che a tal fine dovrà contenere l’esplicito divieto all’utilizzo del suolo e delle superfici interessate, fuori dai termini previsti nel calendario suddetto.

Nel caso in cui autorizzazioni e/o concessioni già rilasciate determinassero situazioni per cui di fatto le occupazioni e/o le manomissioni risultino protrarsi in violazione del calendario approvato dalla Giunta Comunale, si impone, a carico dei trasgressori, l’obbligo dell’immediato ripristino, salva l’applicazione di una sanzione nella misura di € 200,00 (duecento/00) oltre l’addebito di tutte le spese che il Comune sosterrà per il ripristino obbligatorio in via sostitutiva. Viene fatta salva la competenza a concedere eventuali deroghe da parte della Giunta Comunale.

 

Il regolamento completo è consultabile in allegato.

Documento

Ufficio responsabile

Area Tecnica

Via Brigate Partigiane, n.4

Formati disponibili

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pubblico dominio

Ultimo aggiornamento: 09/04/2025, 09:18

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