L’ammissione a contributo ed il suo ottenimento sono subordinati ad alcune condizioni oggettive e soggettive ed in particolare:
- nell’immobile che ha beneficiato o che beneficerà dell’intervento deve risiedere un soggetto disabile (richiedente);
- l’immobile deve quindi possedere una destinazione residenziale;
- il richiedente deve essere portatore di handicap o invalido oltre il 66%, riconosciuti come tali da una commissione medica pubblica (ad es. ASL, INAIL, Min. della Difesa ecc...);
- il nucleo familiare del richiedente deve possedere un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ai 30.000,00= euro, così come risulta dalla certificazione rilasciata dall’INPS o da altro soggetto abilitato (es. C.a.a.f.) in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. e successive modifiche o integrazioni);
- all’atto della domanda i lavori relativi all’intervento previsto possono essere iniziati, ma non prima del 1° giugno dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo presso il Comune, fatte salve eventuali deroghe o sospensioni della ricezione delle domande;
- il richiedente disabile – ovvero il familiare di cui quest’ultimo è fiscalmente a carico – è anche l’avente diritto al contributo, cioè colui che sostiene la spesa complessiva (ovvero pro quota in caso di impianti o strutture condominiali) e al quale viene liquidato il contributo (l’amministratore del condominio o il proprietario dell’alloggio non possono rivestire il ruolo di destinatario del contributo);
- per ogni opera può essere chiesto un solo contributo. Nel caso in cui delle opere beneficino più persone con disabilità deve essere presentata una sola domanda di contributo sottoscritta da diversi richiedenti, sommando le rispettive quote;
- in caso di impianti o strutture condominiali come l’ascensore, la decisione di eseguire i lavori deve comunque essere assunta dall’assemblea con le maggioranze previste dalla legge (cfr. legge 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 5 comma 1);
- le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche devono rispettare sia in fase progettuale, sia nella loro esecuzione le norme tecniche previste dal D.M. 14/06/89 n°236 recante: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
- il diritto al contributo sorge solo alla data del primo inserimento della domanda nella graduatoria annuale, approvata con decreto del Dirigente responsabile e non al momento dell’istanza presso il Comune. Il decesso o il cambio di residenza del richiedente disabile, se anteriori alla data di approvazione della graduatoria di primo inserimento, comportano la decadenza dal diritto al contributo. In caso di decesso o cambio di residenza successivo al primo inserimento in graduatoria si applica quanto disposto dalla DGR n°4712 del 21 novembre 1997 in materia di devoluzione del contributo agli eredi del richiedente. Altri casi di difformità delle condizioni iniziali della domanda o altri casi particolari (es. avente diritto al contributo diverso dal richiedente disabile deceduto) verranno considerati secondo i principi esposti nella predetta DGR 4712/97;
- è possibile presentare richiesta di contributo al Comune di residenza anche per le spese di trasloco, in altro alloggio accessibile ubicato nello stesso Comune ovvero in altro Comune del territorio regionale. Rientrano in questa ipotesi anche le spese di adattamento o adeguamento degli spazi e dei percorsi interni al nuovo alloggio (fruibilità);
- il contributo viene erogato a consuntivo e può essere liquidato unicamente sulla base della dimostrazione documentale della spesa complessiva sostenuta (fatture regolarmente quietanzate, bonifici bancari ecc..);
- Il contributo non è cumulabile con altri contributi diretti, assegnati per lo stesso intervento. Qualora il richiedente dichiari di aver chiesto o già ottenuto altro beneficio in misura inferiore a quella prevista dalla normativa regionale, verrà erogata la differenza dell’importo cifra spettante in base alla normativa regionale.
Oltre alle condizioni positive, sono previste alcune incompatibilità.
In particolare, non possono beneficiare del contributo i richiedenti che hanno ottenuto contributi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in una delle ultime tre annualità (la data di riferimento per determinare la sussistenza di tale requisito è quella del provvedimento con il quale la Regione ha disposto la liquidazione del contributo pregresso).
Il vademecum completo è consultabile in allegato.