Il presente Regolamento, in attuazione dell’art.3, comma 4 della legge Regionale 29 giugno 2004, n.10 e s.m.i “Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica”, disciplina le procedure di assegnazione e di gestione, nonché di annullamento e di decadenza degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito “ERP”).
Sono considerati patrimonio immobiliare ERP, ai fini del presente Regolamento, gli alloggi:
- acquistati, realizzati o recuperati da Enti Pubblici per le finalità sociali proprie dell’edilizia Residenziale Pubblica;
- realizzati o recuperati, nell’ambito dei piani di investimento, con la totale copertura finanziaria delle risorse derivanti dai proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993 n.560.
Il regolamento completo è consultabile in allegato.