Regione Liguria

Demografica – Guida alla richiesta della pubblicazione di matrimonio

Dettagli del documento

Guida per i nubendi inerente la richiesta di pubblicazione di matrimonio

Descrizione

Occorre innanzitutto procedere alle pubblicazioni di matrimonio, anche detto “consenso” o “promessa matrimoniale”.

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno degli sposi.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune procedente acquisirà d’ufficio i certificati utili, previa indicazione, da parte dei nubendi, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, a tal fine si prega di compilare l’unito modulo, in rispetto alla consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, in base a quanto richiamato dall’art. 76 del succitato D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Se gli sposi non sono cittadini italiani, devono produrre il nulla osta consolare con legalizzazione della firma del Console, da effettuarsi presso la Prefettura.

Elemento indispensabile alla celebrazione del matrimonio è l’inesistenza di impedimenti, si ricorda che non possono contrarre matrimonio tra loro:

  • Gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali (genitore e figlio, nonno e nipote);
  • I fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
  • Lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  • Gli affini in linea retta (suoceri con generi e nuore, patrigno e matrigna con figliastri);
  • Gli affini in linea collaterale di secondo grado;
  • L’adottante e l’adottato e i suoi discendenti;
  • I figli adottivi della stessa persona;
  • L’adottato e i figli dell’adottante;
  • L’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato;

I divieti contenuti nei numeri 6-7-8-9 sono applicabili anche all’affiliazione. Inoltre i divieti contenuti nei numeri 2-3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Ottenuti i documenti necessari, l’Ufficiale dello Stato Civile procede alla lettura del processo verbale che sarà sottoscritto dai nubendi che dovranno presentarsi presso l’Ufficio dello Stato Civile, previo appuntamento.

Se gli sposi abitano entrambi nel Comune di Carcare, dovranno fornire all’atto della firma del processo verbale n. 1 marca da bollo da € 16,00; se invece hanno residenza in due Comuni diversi occorrerà fornire n. 2 marche da bollo da € 16,00.

Viene quindi redatto l’atto di pubblicazione che sarà pubblicato presso i Comuni di residenza per una durata d’esposizione di 8 giorni più 3 per le eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà essere celebrato a partire dal dodicesimo giorno ed entro i 180 giorni successivi.

Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione, la medesima si considera come non avvenuta.

Ai sensi dell’articolo 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, le pubblicazioni di matrimonio sono pubblicate esclusivamente on-line. Gli interessati possono collegarsi al sito internet del Comune all’indirizzo: www. comune di carcare.it - Albo online.

Per ogni altra informazione e per fissare l’appuntamento per le pubblicazioni matrimoniali occorre recarsi presso l’Ufficio dello Stato Civile o telefonare ai numeri 019/5154126 – 5154129 - 5154131 (Responsabile del procedimento: Torterolo Fausta – Ufficiale dello Stato Civile); indirizzo mail: demografica@comune.carcare.sv.it

TARIFFE PER CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI DELIBERA N. 227 DEL 28/11/2024

- MATRIMONIO PALAZZO COMUNALE: €. 150,00

- MATRIMONIO VILLA MAURA (Biblioteca): €. 250,00

-  MATRIMONIO VILLA DEGLI ACERI: €. 250,00 - Convenzione stipulata dal Comune di Carcare con il legale rappresentante della Villa degli Aceri, l’art. 9 (Tempi per le celebrazioni) riporta che la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili si effettua nei giorni da lunedì a sabato, in orario diurno, dalle ore 09.00 alle ore 18.00.

Il giorno e l’orario della celebrazione deve essere concordato fra l’Amministrazione comunale, il Comodante ed i nubendi. E’ esclusa la celebrazione di matrimoni civili nelle seguenti festività: 31 Dicembre – 1° Gennaio – Epifania – Pasqua – Lunedì dell’Angelo – 25 Aprile – 1° Maggio – 2 Giugno – 24 Giugno (Festa patronale) – Ferragosto – 1° Novembre – 8 Dicembre – 24/25/26 dicembre.

CELEBRANTE

Il Sindaco (o un suo Delegato) è colui che celebra il matrimonio.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 è possibile delegare alla celebrazione del matrimonio un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.

Il matrimonio con rito civile può quindi anche essere celebrato da un qualunque cittadino italiano purché sia maggiorenne e goda dei diritti civili e politici, perché sono questi i requisiti per poter essere eletto a consigliere comunale. Questo significa che il vostro migliore amico o la vostra migliore amica che abbiano queste caratteristiche, potranno celebrare il vostro matrimonio, ovviamente facendosi carico del ruolo con la massima serietà.

Non può ovviamente celebrare il matrimonio chi non soddisfa i requisiti di cui sopra, cioè chi non gode di tutti i diritti civili e politici e chi non ha ancora compiuto il 18° anno d’età.

Inoltre è molto importante segnalare che la legge a cui si fa riferimento prevede alcuni casi di incompatibilità alla celebrazione del matrimonio civile:

“L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti”; quindi un vostro parente stretto, non potrà celebrare il vostro matrimonio, potrà farlo solo un parente non diretto (linea collaterale) fino al secondo grado. Per togliere qualsiasi ulteriore dubbio si precisa che sono parenti in linea retta, le persone che discendono l’una dall’altra: vostro figlio, anche se maggiorenne, non potrà celebrare il vostro matrimonio, così come sarà vietato a vostra madre o a vostro padre.

Sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’uno dall’altro. Per calcolare i gradi bisogna contare quante persone in famiglia ci sono tra voi e la persona che vorreste che vi sposasse: per esempio se la persona candidata fosse la cugina della sposa da parte della madre, allora potrà farlo perché tra lei e la sposa ci sono la madre (1), la sorella della madre (2) e lei come cugina (3).

GUIDA ALLA CERIMONIA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE

Occorre preventivamente comunicare all’Ufficio dello Stato Civile la scelta del REGIME PATRIMONIALE che si intende adottare dopo il matrimonio, a tal fine si porta a conoscenza che, in difetto di diversa manifestazione di volontà, il regime che per Legge regola i rapporti patrimoniali tra coniugi è quello della comunione dei beni così come previsto dagli artt. 177 e seguenti del Codice Civile (a tergo si riportano gli stralci di Legge).

Si precisa pertanto che le coppie che contraggono matrimonio devono comunicare all’Ufficiale dello Stato Civile, se desiderano:

LA COMUNIONE DEI BENI: il silenzio fa automaticamente discendere il regime della comunione dei beni;

LA SEPARAZIONE DEI BENI: ovvero la volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni.

Occorre preventivamente concordare con l’Ufficio dello Stato Civile la data e l’ora del matrimonio e comunicare i seguenti dati, mediante la compilazione dell’unito modulo:

⠀ data e orario di celebrazione del matrimonio;

⠀ regime di comunione o separazione dei beni;

⠀ se verrà effettuato lo scambio degli anelli;

⠀ il numero di persone che assisteranno alla cerimonia;

⠀ il nominativo di due testimoni.

PER I CITTADINI STRANIERI

I cittadini stranieri devono presentare il NULLA OSTA a contrarre matrimonio, rilasciato dal Consolato o Ambasciata d’appartenenza ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile italiano.

Il Nulla Osta deve contenere i seguenti dati:

  1. Cognome e nome;
  2. data e luogo di nascita;
  3. paternità e maternità;
  4. cittadinanza;
  5. stato civile (celibe o nubile);
  6. luogo di residenza (indicare anche la città);
  7. generalità complete del futuro coniuge.

IL MATRIMONIO CIVILE

Il matrimonio è l’unione di due persone finalizzato alla reciproca solidarietà, oltre che al mantenimento ed all’educazione dei figli. Sul piano giuridico il matrimonio rappresenta un accordo a cui la legge riconosce un valore contrattuale, vincolante per i contraenti e per la società.

Il matrimonio si definisce civile quando è celebrato innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile ed è assoggettato alle regole espressamente previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali. Secondo la Legge, il matrimonio è un negozio giuridico idoneo a creare un vincolo stabile, certo e duraturo tra due persone di sesso diverso che vogliono condividere un medesimo progetto di vita.

Sussiste il matrimonio solo in presenza di presupposti specifici: diversità di sesso tra gli sposi, libera e reciproca manifestazione di volontà e scambio dei consensi alla presenza dell’Ufficiale dello Stato Civile.

Il matrimonio si può celebrare solo tra persone che abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni).

Con espressa autorizzazione, le nozze possono essere celebrate anche quando il soggetto abbia compiuto il sedicesimo anno di età, a seguito di verifica e valutazione disposta dal Tribunale competente (figura giuridica dell’emancipazione)

COME SI SVOLGE LA CERIMONIA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

L’Ufficiale dello Stato Civile è colui che celebra il matrimonio civile. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, o chi lo sostituisce a norma di Legge, è ufficiale dello Stato Civile.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396, per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche ad uno o più consiglieri o assessori comunali o ai cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

L’Ufficiale dello Stato Civile legge agli sposi i seguenti tre articoli del Codice Civile:

143: diritti e doveri reciproci dei coniugi;
144: indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia;
147: doveri verso i figli.

L’Ufficiale dello Stato Civile dichiara il consenso reciproco al quale gli sposi rispondono con il : “SI”.

Gli sposi effettuano lo scambio degli anelli (gesto non obbligatorio).

Viene letta, dagli sposi, la formula per la scelta della separazione dei beni (nel caso sia scelto questo tipo di regime patrimoniale).

Dichiarazione legale, da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile, di unione in matrimonio degli sposi.

Lettura dell’atto di matrimonio che sarà poi firmato dagli sposi, dai testimoni e dall’Ufficiale dello Stato Civile.

 

Stralcio delle Leggi che regolano il matrimonio:
Art. 162 del Codice Civile: Forma delle Convenzioni matrimoniali

  • Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
  • La scelta di regime della separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.
  • Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’art.194.
  • Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Art. 177 del Codice Civile: Oggetto della Comunione

1) Costituiscono oggetto della comunione:

  1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  2. i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  3. i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
  4. le aziende gestite e costituite dopo il matrimonio.

2) Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio

ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Art. 194 del Codice Civile: Divisione dei beni della comunione

  • La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo.
  • Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’atro coniuge.

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Ultimo aggiornamento: 03/06/2025, 10:08

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