Polizia Locale – Informazioni su annullamento verbali autotutela

Dettagli del documento

Informazioni inerenti l'annullamento dei verbali al Codice della Strada in autotutela

Descrizione

Il rimedio dell'autotutela, è esperibile, solo qualora il verbale contenga un'errata valutazione del fatto contestato o vizi di forma o di procedura, come, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il verbale presenti un errore di persona, un'errata indicazione della targa del veicolo, un errore di rilevazione e/o digitazione dei dati identificativi del veicolo oppure se il verbale si riferisce a un veicolo che il soggetto abbia venduto prima della data di infrazione.

Il fondamento normativo si rintraccia nell'art. 386, co. 3, del Regolamento attuazione codice della strada, secondo cui "Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti".

In base a quanto sopra richiamato, il rimedio dell’autotutela non è esperibile se non viene dimostrata l’estraneità alla violazione, pertanto tutte le motivazioni di fatto opponibili all’accertamento devono essere eventualmente riferite alle autorità competenti ai sensi degli artt. 203 e 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

Tuttavia, per l'attivazione del procedimento di autotutela deve altresì distinguersi il caso che il profilo di erroneità o di irregolarità sia stato o meno oggetto di ricorso al Prefetto.

Se il ricorso al Prefetto non vi è stato, l'Ufficio o il Comando procedente, in sede di autotutela potranno procedere a rinotificare il verbale, depurando la configurazione del fatto degli elementi di erroneità o sanando i vizi di forma o di procedura, sempre che tuttavia non sia ancora trascorso il termine previsto dall'art. 201 del C.d.S., altrimenti dovrà essere richiesta l'archiviazione al Prefetto.

Qualora, viceversa l'interessato abbia già presentato ricorso al Prefetto o all'Autorità Giudiziaria non sembra che il verbale possa essere riconsiderato (e rinotificato) dall'organo procedente, poiché, con la presentazione del gravame, la questione della sussistenza della violazione e della applicabilità della sanzione non può che essere affrontata e risolta dall'autorità investita del ricorso (artt.203-204 CDS).

Dalla lettura delle circolari ministeriali e della normativa di riferimento sembra potersi desumere la possibilità che, laddove, come spesso accade, l'agente accertatore abbia lasciato la "velina" con la multa sul tergicristalli dell'auto l'ingiustamente multato possa chiedere l'annullamento nell'immediato.

Ciò, ovviamente a meno che al "preavviso di accertamento" compilato per errore non sia già seguita la registrazione ufficiale e la notifica formale della sanzione e se sussista un comune accordo con l'agente laddove le circostanze lo consentano.

 

Come inoltrare l'istanza

La richiesta in autotutela, in carta semplice, andrà avanzata tramite un'istanza presentata all'ufficio che ha emesso l'atto, inoltrata a mezzo raccomandata a/r oppure via PEC (posta elettronica certificata), in cui andranno indicati i dati del richiedente, gli estremi dell'atto di cui viene chiesto l'annullamento (totale o parziale) , i motivi della sua ritenuta illegittimità (debitamente documentati) e una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

Si evidenzia che, trattandosi di facoltà discrezionale, la presentazione dell'istanza di autotutela, non solo, non garantisce che la stessa venga accolta, ma neppure sospende automaticamente i termini per la presentazione del ricorso presso l'autorità giudiziaria. Si consiglia, pertanto, di prestare attenzione a non far decorrere inutilmente tali termini. All'annullamento della sanzione illegittima consegue automaticamente quello di tutti gli atti a esso consequenziali.

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Ufficio responsabile

Polizia Locale

Via Brigate Partigiane, n.4 - Piano terra

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Ultimo aggiornamento: 08/04/2025, 16:42

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