ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Via Colombo N. 9 che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale (in proprietà) destinati ad uso temporaneo per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa di quei nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate.
Il servizio di emergenza abitativa sarà gestito per la parte amministrativa, dall'Area Servizi Sociali.
ART. 2 DESTINATARI
All'assegnazione potranno concorrere i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni: essere residenti da almeno un anno sul territorio comunale, dalla data di presentazione della domanda, salvo deroghe concesse dalla giunta comunale;
- non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio situato in ogni parte del territorio nazionale;
- di non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- di avere una situazione economica non superiore alla IV fascia della tabella n. 1 di cui al presente regolamento;
- di non avere parenti tenuti agli alimenti ( art.433 del Codice civile) in grado di poter
intervenire per fronteggiare l'emergenza abitativa;
- di essere in condizioni di autosufficienza psico-fisica nel caso di persone singole
richiedenti l'alloggio
inoltre devono trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- provvedimento esecutivo di sfratto;
- calamità naturali che abbiano provocato la perdita dell'unica abitazione;
- condizione di grave degrado dell'abitazione di residenza dichiarata antigienica o inabitabile dai competenti organi;
- situazioni che rientrino in un programma di sostegno e di riabilitazione dei servizio sociale professionale.
Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della domanda di assegnazione. I requisiti debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio e debbono permanere in costanza dei rapporto, pena la revoca del l'assegnazione.
I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex art. 47 e 3, comma 2 , dei DPR n. 445 /2000, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dei l'Amministrazione Comunale attraverso gli organi statali competenti e la Guardia di Finanza.
Il regolamento completo è consultabile in allegato.