Descrizione
Considerato che la sera del 24 giugno 2026, tra le ore 21:00 e le ore 23:59, è previsto l’allestimento di uno spettacolo pirotecnico multilivello, con le caratteristiche tecniche indicate nella documentazione agli atti, la cui base di sparo è stata individuata nella passerella pedonale che collega Via Naronti con Via Caduti del Lavoro e nell’adiacente alveo del Fiume Bormida;
Visto il Piano della Safety, adottato dal Responsabile dell’Area Tecnica il 9/6/2026;
Vista la Circolare 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A. MASS, ad oggetto “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.” e la successiva Circolare 20 maggio 2014, n. 557/PAS/U/008793/ XV.A.MASS, ad oggetto “Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell’11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.”, con particolare riguardo alle prescrizioni relative alla zona di sicurezza da rispettare in occasione dell’accensione di fuochi artificiali;
Ravvisata la necessità di inibire, il 24 giugno 2026, dalle ore 21:00 alle ore 23:55, ovverossia nel periodo necessario al compimento delle operazioni connesse alla preparazione e all’esecuzione dello spettacolo pirotecnico nonché all’esaurimento delle attività di bonifica, l’accesso all’area di sicurezza indicata nella relazione tecnica redatta dal pirotecnico, allegata sub A) alla presente;
Ravvisata altresì la necessità di impartire disposizioni a tutela della sicurezza degli edifici compresi nell’area di sicurezza sopra individuata;
Visto l’art. 54 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento al comma
4 che prevede la comunicazione al Prefetto dei provvedimenti adottati al fine di prevenire gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
O R D I N A
- Il 24 giugno 2026, dalle ore 21:00 alle ore 23:55, è vietato l’accesso, a chiunque non espressamente autorizzato, all’area di sicurezza indicata nell’allegato sub A) alla presente;
- Il 24 giugno 2026, dalle ore 21:00 alle ore 23:55, tutti gli edifici nell’area di sicurezza indicata nell’allegato sub A) alla presente, dovranno inoltre avere le persiane chiuse o, ove non presenti, gli infissi; eventuali tende da sole e/o coperture in tessuto e/o materiale plastico dovranno essere, rispettivamente, riavvolte e ritirate.
D I S P O N E
- Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo on-line del Comune ai sensi dell’art. 32 della L. 18/08/2009, n.69 e trasmessa al Prefetto ex art. 54 c.4 D.Leg. 18.08.2000 n. 267;
- Che in caso di inadempienza o di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si proceda d’ufficio e si provveda alla denuncia all’ Autorità’ Giudiziaria e penale per il reato di cui all’art. 650 del codice penale;
- Che ogni singolo Fuochino sia incaricato di fare osservare quanto disposto dalla presente ordinanza;
- Che l’Area Tecnica provveda a delimitare le zone individuate dal presente provvedimento e vi apponga copia della presente ordinanza;
- Che le Forze dell’Ordine facciano osservare la presente ordinanza e che il Comandante di Polizia Municipale valuti l’adozione di idonea ordinanza per limitare la viabilità nella zona luogo della manifestazione.
AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 4/12/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento o dalla piena conoscenza del medesimo.
Il Sindaco Rodolfo Mirri